giovedì 26 novembre 2009

COMUNICAZIONE AI SOCI

A seguito dei contatti avuti con l'avv.to Arati il Vice Presidente dà notizia di quanto segue:

A C O P I


ASSOCIAZIONE CONDUTTORI VIA PIENZA
AI CONDUTTORI ASSOCIATI
LORO SEDI
Circolare n. 5 / Novembre 2009
Oggetto: Situazione contrattuale
Il Giudice da ragione all’ACOPI
Ho il piacere di portarvi a conoscenza che nell’udienza del 23 novembre 2009 il giudizio intentato
dall’E.N.P.A.M. nei confronti della Signora G. C. si è concluso con sentenza che ha dichiarato la
scadenza del contratto di locazione della nostra associata al 31 luglio 2011 (come da richiesta
del legale dell’Associazione, Avv. A. Arati) e nulla è dovuto per i pretesi arretrati (un risparmio di
oltre 7.000 euro). L’Associazione aveva inquadrato il problema sin dall’inizio in maniera corretta
(si confronti ACOPI INFORMA N. 1)1, contrariamente a quanto fatto dalle associazioni sindacali di
categoria che hanno stipulato con la Proprietà il famigerato accordo quadro territoriale per Roma
(tre anni di contratto ed aumenti pari al 100%). A nulla era valso ogni tentativo di addivenire ad un
accordo con la Fondazione Enpam che in maniera ostinata ha ritenuto cosa giusta e saggia citare in
giudizio la nostra socia , vedova di un medico, considerandola dopo venti anni di vita in via
Pienza e pagando sempre puntualmente il proprio canone di locazione, una donna da “sfrattare”.
La Signora G. C. quindi è legittima conduttrice dell’immobile sino al 2011 e non è tenuta a pagare
alcun aumento oltre all’attuale canone di locazione (aggiornato con il normale indice Istat) ed agli
oneri condominiali e di riscaldamento. Un plauso a tutti coloro che associandosi e sostenendo la
causa della Sig.ra G. C. hanno ancora una volta dimostrato che serietà e condivisione costituiscono
una vera forza.
Si invitano coloro i quali abbiano stipulato contratti (disdettati o non) prima della data del 31
dicembre 1998, a prescindere dalla durata, di sottoporlo alla visione del nostro legale o ad altro
legale di propria fiducia.
Questa è la prima tangibile vittoria dell’Associazione, probabilmente la prima di una lunga serie se
la proprietà continuerà nel suo atteggiamento di netta chiusura a qualsiasi confronto civile. Una
vittoria che premia tutti Voi che avete scelto di riunirvi in associazione. Questa vittoria ci stimola
ad andare avanti. L’A CO PI vigilerà affinché siano rispettati i sacrosanti diritti di tutti i conduttori
di Via Pienza, sempre pronta ad interloquire mai più a subire inopinatamente.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Nel merito “ Il passaggio dai patti in deroga alla legge 431/1998. Sul passaggio dai contratti in deroga, vale a dire quelli
stipulati prima del 31 dicembre 1998, a uno dei due tipi di contratti previsti dalla legge 431/1998 soccorrono due distinte
disposizioni: l'art. 2, comma 6 e l'art. 14, coma 5 della legge 431/1998. L'art. 2, comma 6, dispone che "I contratti di locazione
stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente articolo", vale a dire alla stregua dei contratti liberi (4+4). L'art. 14, recante disposizioni transitorie ed abrogazioni, dispone,
al comma 5, che "Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data". Tali disposizioni,
apparentemente contrastanti, hanno formato oggetto di un ampio dibattito dottrinale e di numerose pronunce giurisprudenziali. In
ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con due distinte sentenze: Sent. n. 13063 del 5 giugno 2007 e Sent. n. 8943 del
7 aprile 2008, affermando il principio secondo il quale nell'ipotesi di contratti di locazione cd. patti in deroga stipulati ai sensi della
legge 392/1978, si deve applicare il disposto di cui alla legge 431/1998 (art. 6, comma 2) con transito dei contratti medesimi nella
disciplina di tale ultima normativa (art. 2, comma 1), in caso di mancata disdetta alla seconda scadenza contrattuale giacché, secondo
la nuova disciplina, per la prima scadenza il rinnovo è obbligato.

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